LE DOMANDE FREQUENTI:

D. In quali casi mi posso avvalere dei servizi della IS INVESTIGATIVA?

Possiamo svolgere indagini private e ricerche, esclusivamente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (ex art. 134 segg. del R.D. 18/06/1931 nr. 773 T.U.L.P.S., nel rispetto della Legge 196/2003 e successive autorizzazioni)”. Gli incarichi investigativi devono essere finalizzati ad accertare violazioni o a tutelare dei diritti, che possano essere fatti rivalere in sede giudiziale, senza però che l’indagine ne determini la successiva obbligatorietà.

D. Per svolgere servizi investigativi un investigatore privato deve avere una Licenza?

Sì, è necessaria la licenza rilasciata dalla Prefettura di competenza in base all'art. 134 del TULPS e al DM 269/2010.

IS INVESTIGATIVA, è regolarmente autorizzata allo svolgimento di investigazioni in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo, penale difensivo e di informazioni commerciali dalla Prefettura di Firenze con licenza dal 2007

D. Come posso verificare che la vostra licenza sia in corso di validità?

La Prefettura di Firenze pubblica on line l'elenco degli istituti di investigazione autorizzati. L'affiliazione ad associazioni di categoria come Federpol, garantisce, oltre al possesso della licenza, i requisiti morali e qualitativi dell'istituto.

D. Il personale collaboratore come è inquadrato?

Il personale che collabora con l'agenzia investigativa IS INVESTIGATIVA è regolarmente inquadrato con contratto nazionale di categoria. Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni T.U.L.P.S., tale personale è segnalato alla Prefettura di Firenze, sia che svolga incarichi investigativi che amministrativi. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci dal nostro modulo dedicato sulla pagina contatti.

D. É possibile firmare un incarico investigativo rimanendo anonimi?

La legge prevede che il Committente debba essere compiutamente identificato attraverso un documento d'identità valido. Le generalità del Committente devono inoltre essere riportate nel registro degli affari (art. 135 T.U.L.P.S.) che, ovviamente, rimane riservato. Al committente sarà richiesto, obbligatoriamente, di compilare un conferimento d'incarico dove verranno riportate le condizioni e le tipologie delle attività da svolgere.

D. Al termine dell'indagine viene consegnato un report?

Al termine di ogni indagine viene consegnato un rapporto dettagliato dell'investigazione svolta. In fase di svolgimento d’indagine, se richiesto, possiamo inviare al legale una bozza delle attività effettuate così da avere un parere dal professionista sulla consistenza delle prove fino a quel momento raccolte.

D. Il report consegnato può essere presentato in giudizio?

La relazione consegnata da IS INVESTIGATIVA viene redatta per essere prodotta in una sede giudiziaria. Tuttavia, la sola relazione potrebbe non essere sufficiente e il Giudice potrebbe richiedere la testimonianza del referente dell’istituto investigativo e dei singoli investigatori che hanno svolto le fasi salienti dell'investigazione. Il supporto fisico a testimonianza del lavoro svolto è un obbligo e il nostro istituto garantisce la presenza.

D. Che valore ha la relazione che consegnate?

Nell'ordinamento italiano le prove si formano esclusivamente in giudizio. La relazione consegnata da IS INVESTIGATIVA è ricca di fonti di prova che saranno confermate durante il giudizio attraverso l'escussione dei testimoni (investigatori) e l'acquisizione dei documenti allegati (foto/video/audio/documentazione).

D. Durante un pedinamento vengono scattate fotografie?

Effettuare foto e video durante il pedinamento è alla base dell'attività operativa eseguita IS INVESTIGATIVA. Foto e video (o fotogrammi di video) vengono inseriti nel report finale con l'obiettivo di documentare quanto osservato e descritto dagli investigatori operativi che hanno svolto l'indagine. Vengono scattate foto solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o visibili da un luogo pubblico al fine di non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art.615 bis c.p.)

D. È possibile l’utilizzo di localizzatori elettronici GPS?

Il GPS è uno strumento molto utilizzato nelle investigazioni. Questo dispositivo infatti semplifica la vita agli investigatori nel momento in cui devono pedinare una persona. Grazie al GPS, è possibile conoscere il luogo in cui il veicolo del soggetto indagato si trova. Il localizzatore viene solitamente istallato nell’autovettura dell’interessato e consente all’investigatore di riconoscere i suoi spostamenti. L’uso del GPS nelle investigazioni viene legittimato dal DM n.269 del 1° dicembre 2010. All’art. 5, comma 2, è infatti espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I) (attività di indagine in ambito privato); a.II) (attività di indagine in ambito aziendale); a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale); a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo);i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS, attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.

D. Cosa succede se le prove che sto cercando vengono acquisite prima della fine delle indagini previste?

Nel caso in cui invece l’agenzia acquisisca informazioni di rilevante importanza ai fini dell’indagine prima della conclusione della stessa, viene immediatamente avvisato il cliente per aggiornarlo. Lo stesso può quindi decidere se proseguire gli accertamenti, oppure interrompere l’indagine, nel qual caso verrà addebitato solamente il lavoro fino a quel momento svolto anziché l’intero importo preventivato.

D. Quando e come devo pagare i servizi?

Per le indagini investigative è necessario corrispondere un acconto a titolo di fondo spese al momento del conferimento dell’incarico. Al termine dell’indagine, prima della consegna delle prove e del materiale acquisito, è necessario provvedere al saldo della notula, che potrà avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno circolare/bancario in contanti se rientra nella soglia consentita. Previo accordo, in fase di rilascio mandato, valutiamo la possibilità di rateizzare il pagamento spalmandolo in più rate.

D. Quanto costa fare un’indagine investigativa?

Il nostro tariffario è esposto in agenzia, come da normative vigenti, prevede tariffe orarie estremamente variabili a seconda che si operi in giorni feriali o festivi, in orari diurni, serali o notturni. Altre variabili sono la durata del singolo intervento ed il luogo dove vengono effettuati gli appostamenti. Talvolta, a causa delle difficoltà logistiche, può essere necessario l’utilizzo di più operatori o cambiare con maggiore frequenza i mezzi. Oltre a ciò, quando effettuiamo un’indagine non è possibile conoscerne a priori la durata. Per tutti questi motivi risulta impossibile produrre un preventivo di spesa senza aver prima analizzato la pratica. Il cliente può comunque, una volta valutato il preventivo, concordare con l’agenzia un tetto massimo di spesa, in base al quale ottimizzare le risorse.

D. Come viene tutelata la mia privacy?

Nel pieno rispetto della normativa vigente. I dati relativi all’indagine, sia quelli forniti dal cliente che quelli acquisiti dall’attività investigativa, vengono conservati solo per lo stretto lasso di tempo necessario allo svolgimento dell’incarico. Al termine dell’investigazione, l’Agenzia non conserverà nei propri archivi alcuna copia o documento relativo alle informazioni in essa contenuta, divenendone così unico detentore il mandante. Tutto il materiale, ivi compresa la relazione investigativa, verranno distrutti e cancellati dagli archivi dopo la conclusione del mandato investigativo e l’avvenuto saldo delle competenze dell’Istituto.

COSA NON SI PUÒ FARE:

D. Posso avere il tabulato telefonico di qualcuno?

Qualunque sia la ragione, non è possibile ottenere legalmente il tabulato di telefono di qualcuno. Nei casi in cui sia giustificata la necessità (indagini difensive) deve essere chiesta al magistrato titolare del procedimento l'autorizzazione all'acquisizione.

D. Vorrei controllare il telefono del mio compagno/marito.

Controllare il telefono di una persona a sua insaputa, configura una serie di reati che prevedono specifiche aggravanti per gli investigatori privati. Per quanto la tecnologia disponibile metta a disposizione svariate soluzioni, accedere allo smartphone di chicchessia comporta i seguenti reati:
615 ter cp (accesso abusivo a sistema informatico)
617, 617bis, 617quater cp (relativi all'intercettazione di comunicazioni)
Inoltre alcune funzionalità solitamente in uso negli spy phone potrebbero configurare il 615bis cp (interferenza illecita nella vita privata)
Per queste ragioni IS INVESTIGATIVA non effettua questa tipologia di servizi nè aiuta o indirizza eventuali clienti all'utilizzo di questi sistemi.

D. Potete recuperare le chat di WhatsApp di una terza persona?

Non si può fare per due motivi, uno di natura legale, l'altro tecnico. Il primo è che, come già detto, si commetterebbero dei reati. Il secondo è che WhatsApp ha attiva una cifratura "end to end" che non permette la decrittazione dei messaggi da soggetti diversi da coloro che prendono parte alla chat, neppure con l'utilizzo di tecniche "man in the middle". Per avere cognizione delle conversazioni è necessario procedere attraverso l'installazione di un software spia nello smartphone cosa che, come detto, è illegale.