CASSAZIONE: ATTIVITÀ INCOMPATIBILI IN MALATTIA, LICENZIAMENTO LEGITTIMO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025, ha rafforzato la posizione dei datori di lavoro riguardo al comportamento dei dipendenti in malattia.


Gli ermellini hanno stabilito che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante un periodo di assenza per malattia, svolga attività incompatibili con la guarigione, anche se tali attività non causano un effettivo peggioramento della salute. Ciò che conta è la potenziale idoneità del comportamento a compromettere il percorso terapeutico, valutata ex ante, e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

Il caso emblematico ha visto un operaio edile, in malattia per un problema al braccio, licenziato per giusta causa dopo essere stato sorpreso a guidare uno scooter per andare al mare. La Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello, che aveva richiesto la prova di un danno concreto alla patologia, sottolineando come la condotta del lavoratore fosse di per sé gravemente scorretta e contraria ai doveri contrattuali.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *