La recente ordinanza n. 10976/2026 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di permessi per l’assistenza a disabili.
La semplice coabitazione non è sufficiente per usufruire dei permessi legge 104.

La semplice coabitazione, anche se prolungata nel tempo, non è equiparabile alla “convivenza di fatto”. Quest’ultima richiede un legame affettivo stabile e reciproci obblighi di assistenza, che non possono essere estesi a generici rapporti di affinità o parentela oltre i gradi previsti.

  • Soggetti aventi diritto: solo il coniuge, la parte dell’ unione civile, il convivente di fatto, e i parenti o affini entro il secondo grado (terzo grado in casi specifici)
  • Indebito oggettivo: l’ assenza del requisito soggettivo comporta l’ obbligo di restituzione delle somme relative alle giornate non lavorate.
  • Assenza di buona fede: la consapevolezza della natura del rapporto esclude la possibilità di invocare l’ errore scusabile.

La Corte di Cassazione ha confermato con l’Ordinanza n. 7712/2026 del 30 marzo che il furto commesso dal dipendente giustifica il licenziamento per giusta causa, anche se il danno economico è minimo.


Lesione del vincolo fiduciario:
Il furto, anche di beni di scarso valore economico o in presenza di condotte che non integrano un danno patrimoniale ingente, rappresenta una violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza tale da rompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore.

Onere della prova e presunzioni:
La Corte ha chiarito che il datore di lavoro può ricorrere a presunzioni semplici per provare l’addebito. Se il prelevamento del bene avviene in circostanze in cui i sistemi di controllo sono neutralizzati (anche accidentalmente, come l’oscuramento di una telecamera), spetta al lavoratore dimostrare un’alternativa lecita alla condotta contestata.

Controlli difensivi:
La sentenza ribadisce la legittimità dei controlli tecnologici “ex post” effettuati dal datore di lavoro in presenza di sospetti concreti di illeciti che mettono a rischio il patrimonio aziendale.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 617 del 12 gennaio 2026 (prima sezione civile) ha stabilito che le indagini svolte da un investigatore privato, se confermate in sede di testimonianza, sono prove valide nel processo civile per negare l’assegno di mantenimento. Le foto e le deposizioni attestanti un’attività lavorativa nascosta dell’ex coniuge diventano pilastri probatori, superando il valore di semplici indizi.

Le relazioni prodotte da investigatori privati autorizzati rappresentano uno strumento sempre più centrale nel diritto di famiglia, specialmente per la revisione o l’esclusione dell’assegno di mantenimento. Ordinanza n. 617/2026.

I report investigativi entrano nel processo come prove atipiche. Formalmente sono scritti provenienti da terzi che hanno un valore indiziario. Tuttavia, per superare il limite della “semplice narrazione extraprocessuale”, devono essere supportati da:

  • Testimonianza dell’investigatore: Il professionista deve comparire in udienza per confermare il contenuto del rapporto, trasformando le osservazioni scritte in prova testimoniale.
  • Materiale Fotografico/Video: La documentazione visiva funge da supporto oggettivo che cristallizza i fatti riportati.

Queste indagini sono ammissibili per accertare circostanze determinanti ai fini economici, quali:

    • Attività lavorativa “in nero” dell’ex coniuge o dei figli maggiorenni.
    • Tenore di vita effettivo, spesso difforme da quanto dichiarato fiscalmente.
    • Nuova convivenza more uxorio, fattore che può determinare la revoca definitiva dell’assegno divorzile.

L’utilizzo dei sistemi informatici per finalità estranee al servizio costituisce una grave condotta disciplinare, che la giurisprudenza equipara a una giusta causa di licenziamento immediato


La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 28887 del 1° novembre 2025, ribadisce un principio fondamentale:
l’accesso ai sistemi informatici aziendali per scopi personali è un fatto di gravità assoluta, che può portare al licenziamento in tronco.
Una dipendente è stata licenziata da un’Azienda Ospedaliera Universitaria dopo ben 30 accessi illeciti ai Fascicoli Sanitari Elettronici, consultando dati riservati di vicini di casa con cui aveva controversie legali.

FONDAMENTALE ACQUISIZIONE FORENSE PER ACCERTARE I LOG.

⚠️Una chiara violazione della privacy e dei doveri d’ufficio⚠️

La Corte di Cassazione con la sentenza nella sentenza n. 30821/2025 del 24 novembre 2025, ha stabilito un principio cruciale in materia di diritto del lavoro:
i dati raccolti tramite GPS dell’auto aziendale e le verifiche effettuate da un’agenzia investigativa possono costituire prova valida e sufficiente per motivare un licenziamento per giusta causa.

In tema di controlli a distanza sui lavoratori, il datore di lavoro può legittimamente avvalersi di agenzie investigative e di indagini in luoghi pubblici, purché l’attività non sia diretta a verificare l’adempimento ordinario dell’obbligazione lavorativa. Tali indagini sono ammesse solo per accertare comportamenti illeciti del dipendente (come reati, gravi raggiri o condotte lesive del patrimonio, dell’immagine o della reputazione aziendale).

Dipendente infedele
Divulgazione di informazioni riservate: la Cassazione conferma il licenziamento.


CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 28365/2025

Il datore di lavoro può legittimamente accedere e controllare il computer aziendale in uso al dipendente, anche per esaminare dati antecedenti all’insorgere di uno specifico sospetto di irregolarità.

Tale controllo è lecito, in base all’Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, purché:

  • Il lavoratore sia stato preventivamente e adeguatamente informato della possibilità di tali verifiche.
  • I controlli siano finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale.
  • Siano rispettate tutte le norme in materia di privacy e protezione dei dati (Decreto Legislativo n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) con la sentenza n. 28365, depositata il 27 ottobre 2025.

Il lavoratore è stato sanzionato per aver compiuto numerosi accessi abusivi al sistema informatico aziendale tramite il notebook di servizio.

Le azioni compiute dal dipendente sono state qualificate come gravemente lesive e idonee a recidere in modo irrimediabile il rapporto fiduciario. Tali condotte hanno, in concreto, vanificato le legittime aspettative datoriali circa la futura fedele esecuzione della prestazione di lavoro.

La decisione della Cassazione del 19 settembre (Ord. n. 25618/2025 ) stabilisce un punto fondamentale nel diritto di famiglia: l’attività investigativa privata non è solo uno strumento di supporto, ma un catalizzatore processuale in grado di obbligare il giudice a muoversi.


L’ordinanza ribadisce un principio cruciale sull’onere della prova e i poteri istruttori del giudice civile:
Il giudice civile non è obbligato a priori a disporre accertamenti esplorativi (come le indagini di Polizia Tributaria/GdF) basandosi su mere ipotesi o richieste generiche, ma non può sottrarsi a disporre dette indagini (incarico alla Guardia di Finanza) quando la richiesta della parte richiedente è supportata da indizi circostanziati.

Il Contributo Essenziale dell’Investigatore Privato 

L’attività investigativa privata è la chiave di volta per trasformare un’ipotesi generica in un “indizio circostanziato” che vincola il giudice:

L’indagine deve mirare a dimostrare una “capacità di spesa” o una “capacità reddituale volontariamente inespressa” del coniuge tenuto al mantenimento.

L’investigatore non deve trovare direttamente i redditi (competenza della GdF), ma deve raccogliere prove indirette (indizi) sulla reale condizione economica e tenore di vita:

Documentazione su viaggi costosi, acquisto di beni di lusso (auto, imbarcazioni, immobili), iscrizione a circoli esclusivi, spese frequenti in ristoranti o attività non compatibili con i redditi dichiarati.

Il pedinamento non serve solo a dimostrare la convivenza more uxorio, ma anche a documentare un tenore di vita superiore a quello dichiarato, osservando le abitudini, i luoghi frequentati e i veicoli utilizzati.

La Cassazione specifica che non è necessaria la produzione di prove definitive e inoppugnabili del reddito. È sufficiente che gli elementi forniti dall’indagine investigativa indichino l’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate.

In conclusione, l’ordinanza n. 25618 esalta il valore probatorio indiziario dell’attività di investigazione privata, riconoscendola come lo strumento più efficace per superare la presunzione di veridicità delle dichiarazioni fiscali in ambito civile, ripristinando l’equità nella determinazione dell’assegno di mantenimento. 

La Cassazione conferma l’utilizzo del detective per il dipendente “poco produttivo”

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 24564 del 4 settembre 2025) ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente, un letturista, scoperto a simulare l’orario di lavoro grazie a un’indagine condotta da un investigatore privato. La decisione stabilisce un precedente importante, riconoscendo il diritto dell’azienda di ricorrere a un’agenzia investigativa per smascherare comportamenti fraudolenti dei dipendenti che lavorano fuori sede.
Il punto di partenza è stato un calo di produttività del lavoratore, le cui performance erano nettamente inferiori rispetto a quelle dei colleghi. Questo rendimento scarso, pur non essendo di per sé una giusta causa di licenziamento, ha generato un “sospetto oggettivo” nell’azienda, spingendola ad avviare un’indagine. L’investigatore privato incaricato ha scoperto e documentato una serie di comportamenti illeciti, come la falsificazione degli orari di lavoro e soste non giustificate durante il servizio.

In breve, la sentenza chiarisce che l’indagine non è stata un controllo indiscriminato, ma una verifica mirata di una potenziale frode. La Cassazione ha stabilito che, in presenza di un fondato sospetto di illecito, la tutela dell’azienda prevale sul diritto del dipendente a una completa autonomia. Questo solleva il dibattito sul delicato confine tra il diritto di controllo aziendale e la privacy dei lavoratori, specialmente nell’era del monitoraggio digitale.

 

 

Lecita l’installazione di una telecamera occulta sul luogo di lavoro per accertare condotte illecite del dipendente

Con la sentenza n. 28613 del 5 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’installazione di una telecamera nascosta, non segnalata e senza autorizzazione sindacale o ispettiva, è lecita quando il suo impiego è mirato ad accertare gravi condotte illecite ai danni dell’azienda e non comporta un controllo sistematico dei dipendenti.

Secondo la legge italiana, il datore di lavoro non può utilizzare telecamere o altri strumenti per controllare a distanza l’attività dei dipendenti. Si tratta di una norma (Art. 4 dello Statuto dei lavoratori) pensata per tutelare la privacy e la dignità dei lavoratori.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che questo divieto non è assoluto. L’installazione di telecamere è permessa per i cosiddetti “controlli difensivi”, ovvero quelli che non servono a monitorare la produttività, ma a proteggere l’azienda da eventuali furti, frodi o altri atti illeciti.

In pratica, l’uso di telecamere per motivi di sicurezza aziendale è considerato lecito, a patto che rispetti alcune condizioni:

  • Finalità specifica: L’obiettivo deve essere unicamente la tutela del patrimonio aziendale.
  • Contesto eccezionale: Le telecamere devono essere usate solo in presenza di sospetti concreti di comportamenti illeciti, e non per una sorveglianza costante e indiscriminata.
  • Proporzionalità: L’uso della telecamera deve essere un’ultima risorsa per raccogliere prove di un reato.

In sintesi, la legge bilancia il diritto alla privacy del lavoratore con l’esigenza dell’imprenditore di difendersi.
L’installazione di una telecamera occulta non è considerata un controllo a distanza illegale se viene utilizzata come strumento per documentare un’attività criminale, e non per spiare i dipendenti.

La Cassazione ribadisce tolleranza zero sulla lealtà del Dipendente


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11985 del 7 maggio 2025, ha ribadito un principio fondamentale nei rapporti di lavoro: la fiducia tra dipendente e datore di lavoro è un elemento intoccabile. Anche piccole mancanze possono giustificare un licenziamento per giusta causa, se minano questa fiducia.

La Suprema Corte ha confermato il licenziamento di una cassiera che non aveva registrato ripetutamente alcune vendite e non aveva emesso gli scontrini corrispondenti. Nonostante si trattasse di importi modesti e non fosse stata provata un’appropriazione indebita, il licenziamento è stato ritenuto legittimo.

Secondo la Cassazione, ciò che conta non è l’entità del danno economico o la prova di un furto, ma la lesione del vincolo fiduciario. Un comportamento scorretto, anche se di lieve entità, è sufficiente a mettere in discussione la futura correttezza della prestazione lavorativa, dimostrando una mancanza di diligenza e fedeltà. Questo basta a compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, rendendo legittimo il licenziamento per giusta causa.

In sintesi, la pronuncia sottolinea che la fedeltà e la correttezza del lavoratore sono essenziali, e anche una piccola violazione di questi principi può avere gravi conseguenze, indipendentemente dal danno economico diretto o dalla necessità di accertare un reato penale.