L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 617 del 12 gennaio 2026 (prima sezione civile) ha stabilito che le indagini svolte da un investigatore privato, se confermate in sede di testimonianza, sono prove valide nel processo civile per negare l’assegno di mantenimento. Le foto e le deposizioni attestanti un’attività lavorativa nascosta dell’ex coniuge diventano pilastri probatori, superando il valore di semplici indizi.
Le relazioni prodotte da investigatori privati autorizzati rappresentano uno strumento sempre più centrale nel diritto di famiglia, specialmente per la revisione o l’esclusione dell’assegno di mantenimento. Ordinanza n. 617/2026.
I report investigativi entrano nel processo come prove atipiche. Formalmente sono scritti provenienti da terzi che hanno un valore indiziario. Tuttavia, per superare il limite della “semplice narrazione extraprocessuale”, devono essere supportati da:
- Testimonianza dell’investigatore: Il professionista deve comparire in udienza per confermare il contenuto del rapporto, trasformando le osservazioni scritte in prova testimoniale.
- Materiale Fotografico/Video: La documentazione visiva funge da supporto oggettivo che cristallizza i fatti riportati.
Queste indagini sono ammissibili per accertare circostanze determinanti ai fini economici, quali:
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- Attività lavorativa “in nero” dell’ex coniuge o dei figli maggiorenni.
- Tenore di vita effettivo, spesso difforme da quanto dichiarato fiscalmente.
- Nuova convivenza more uxorio, fattore che può determinare la revoca definitiva dell’assegno divorzile.

