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L’utilizzo dei sistemi informatici per finalità estranee al servizio costituisce una grave condotta disciplinare, che la giurisprudenza equipara a una giusta causa di licenziamento immediato


La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 28887 del 1° novembre 2025, ribadisce un principio fondamentale:
l’accesso ai sistemi informatici aziendali per scopi personali è un fatto di gravità assoluta, che può portare al licenziamento in tronco.
Una dipendente è stata licenziata da un’Azienda Ospedaliera Universitaria dopo ben 30 accessi illeciti ai Fascicoli Sanitari Elettronici, consultando dati riservati di vicini di casa con cui aveva controversie legali.

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⚠️Una chiara violazione della privacy e dei doveri d’ufficio⚠️

La decisione della Cassazione del 19 settembre (Ord. n. 25618/2025 ) stabilisce un punto fondamentale nel diritto di famiglia: l’attività investigativa privata non è solo uno strumento di supporto, ma un catalizzatore processuale in grado di obbligare il giudice a muoversi.


L’ordinanza ribadisce un principio cruciale sull’onere della prova e i poteri istruttori del giudice civile:
Il giudice civile non è obbligato a priori a disporre accertamenti esplorativi (come le indagini di Polizia Tributaria/GdF) basandosi su mere ipotesi o richieste generiche, ma non può sottrarsi a disporre dette indagini (incarico alla Guardia di Finanza) quando la richiesta della parte richiedente è supportata da indizi circostanziati.

Il Contributo Essenziale dell’Investigatore Privato 

L’attività investigativa privata è la chiave di volta per trasformare un’ipotesi generica in un “indizio circostanziato” che vincola il giudice:

L’indagine deve mirare a dimostrare una “capacità di spesa” o una “capacità reddituale volontariamente inespressa” del coniuge tenuto al mantenimento.

L’investigatore non deve trovare direttamente i redditi (competenza della GdF), ma deve raccogliere prove indirette (indizi) sulla reale condizione economica e tenore di vita:

Documentazione su viaggi costosi, acquisto di beni di lusso (auto, imbarcazioni, immobili), iscrizione a circoli esclusivi, spese frequenti in ristoranti o attività non compatibili con i redditi dichiarati.

Il pedinamento non serve solo a dimostrare la convivenza more uxorio, ma anche a documentare un tenore di vita superiore a quello dichiarato, osservando le abitudini, i luoghi frequentati e i veicoli utilizzati.

La Cassazione specifica che non è necessaria la produzione di prove definitive e inoppugnabili del reddito. È sufficiente che gli elementi forniti dall’indagine investigativa indichino l’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate.

In conclusione, l’ordinanza n. 25618 esalta il valore probatorio indiziario dell’attività di investigazione privata, riconoscendola come lo strumento più efficace per superare la presunzione di veridicità delle dichiarazioni fiscali in ambito civile, ripristinando l’equità nella determinazione dell’assegno di mantenimento.