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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 617 del 12 gennaio 2026 (prima sezione civile) ha stabilito che le indagini svolte da un investigatore privato, se confermate in sede di testimonianza, sono prove valide nel processo civile per negare l’assegno di mantenimento. Le foto e le deposizioni attestanti un’attività lavorativa nascosta dell’ex coniuge diventano pilastri probatori, superando il valore di semplici indizi.

Le relazioni prodotte da investigatori privati autorizzati rappresentano uno strumento sempre più centrale nel diritto di famiglia, specialmente per la revisione o l’esclusione dell’assegno di mantenimento. Ordinanza n. 617/2026.

I report investigativi entrano nel processo come prove atipiche. Formalmente sono scritti provenienti da terzi che hanno un valore indiziario. Tuttavia, per superare il limite della “semplice narrazione extraprocessuale”, devono essere supportati da:

  • Testimonianza dell’investigatore: Il professionista deve comparire in udienza per confermare il contenuto del rapporto, trasformando le osservazioni scritte in prova testimoniale.
  • Materiale Fotografico/Video: La documentazione visiva funge da supporto oggettivo che cristallizza i fatti riportati.

Queste indagini sono ammissibili per accertare circostanze determinanti ai fini economici, quali:

    • Attività lavorativa “in nero” dell’ex coniuge o dei figli maggiorenni.
    • Tenore di vita effettivo, spesso difforme da quanto dichiarato fiscalmente.
    • Nuova convivenza more uxorio, fattore che può determinare la revoca definitiva dell’assegno divorzile.

Permessi 104: licenziato il dipendente che trascorre gran parte del tempo nell’agenzia della moglie.


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8342 del 30 marzo 2025, ha convalidato il licenziamento per giusta causa di un dipendente sorpreso da investigatori privati ad abusare dei permessi ex Legge 104. Invece di assistere la suocera disabile, il lavoratore trascorreva gran parte del tempo nell’agenzia della moglie, ricevendo clienti. La Cassazione ha ritenuto che tale condotta abbia irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, sottolineando che l’assistenza al disabile deve essere congrua alle sue esigenze, anche se non continuativa.

Con ordinanza del 5 febbraio 2025 n. 2806, la Corte di Cassazione ha precisato che il lavoratore che accede a banche dati aziendali, con il fine di avvalersi dei dati in esse contenute per finalità extralavorative, può essere licenziato per giusta causa.

Il caso oggetto di giudizio ha riguardato un dipendente di una banca il quale, utilizzando strumenti informatici aziendali, accedeva a conti bancari di diverse persone senza legittime ragioni di servizio. Secondo i giudici, il fatto costituisce una chiara violazione della normativa sulla privacy oltre a rappresentare una lesione dei doveri di riservatezza a cui il lavoratore è contrattualmente obbligato. Per tale ragione, il licenziamento può essere irrogato anche senza previa affissione di un codice disciplinare che esplicitamente punisca una simile condotta, considerato che la stessa si configurerebbe in ogni caso come una violazione di legge. In più, non c’è dubbio che l’accesso discrezionale del dipendente a banche dati aziendali per finalità personali costituisca una grave e definitiva lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro che integra una giusta causa di recesso.