VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA: NON SEMPRE SERVE IL PERMESSO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO!

Una sentenza del TAR Toscana chiarisce i confini della “videosorveglianza attiva” e della “zona lavorativa”.


Una recente pronuncia del TAR Toscana, Sezione II (sentenza n. 573 del 31 marzo 2025), ha fatto luce su un aspetto cruciale della normativa in materia di videosorveglianza, in particolare per quanto riguarda gli spazi esterni.

Tradizionalmente, l’installazione di sistemi di videosorveglianza “attiva” in luoghi di lavoro richiede spesso il nulla osta dell’Ispettorato del Lavoro. Questo per tutelare i diritti dei lavoratori e prevenire abusi. Tuttavia, la nuova sentenza ha stabilito un principio importante: anche gli spazi esterni di un’azienda possono rientrare nella definizione di “luogo di lavoro”, ma non sempre è necessario il preventivo consenso dell’Ispettorato per la videosorveglianza in tali aree.

La decisione del TAR è giunta a seguito di un ricorso presentato da un’azienda alla quale l’Ispettorato del Lavoro aveva negato l’autorizzazione per l’installazione di nove telecamere aggiuntive. Queste telecamere erano destinate a una zona periferica dell’impianto e le finalità dichiarate dall’azienda erano chiare: sicurezza ambientale e tutela del patrimonio aziendale.

Il TAR ha annullato il diniego dell’Ispettorato, riconoscendo che, in questo caso specifico, l’installazione delle telecamere non richiedeva il loro nulla osta. Sebbene la sentenza non elimini l’obbligo di autorizzazione in generale per la videosorveglianza in ambito lavorativo, essa introduce una distinzione fondamentale che apre nuove prospettive per la gestione della sicurezza aziendale.

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