ACCESSO A BANCHE DATI AZIENDALI SENZA AUTORIZZAZIONE – LICENZIAMENTO LEGITTIMO

Con ordinanza del 5 febbraio 2025 n. 2806, la Corte di Cassazione ha precisato che il lavoratore che accede a banche dati aziendali, con il fine di avvalersi dei dati in esse contenute per finalità extralavorative, può essere licenziato per giusta causa.

Il caso oggetto di giudizio ha riguardato un dipendente di una banca il quale, utilizzando strumenti informatici aziendali, accedeva a conti bancari di diverse persone senza legittime ragioni di servizio. Secondo i giudici, il fatto costituisce una chiara violazione della normativa sulla privacy oltre a rappresentare una lesione dei doveri di riservatezza a cui il lavoratore è contrattualmente obbligato. Per tale ragione, il licenziamento può essere irrogato anche senza previa affissione di un codice disciplinare che esplicitamente punisca una simile condotta, considerato che la stessa si configurerebbe in ogni caso come una violazione di legge. In più, non c’è dubbio che l’accesso discrezionale del dipendente a banche dati aziendali per finalità personali costituisca una grave e definitiva lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro che integra una giusta causa di recesso.

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