Una sentenza del TAR Toscana chiarisce i confini della “videosorveglianza attiva” e della “zona lavorativa”.


Una recente pronuncia del TAR Toscana, Sezione II (sentenza n. 573 del 31 marzo 2025), ha fatto luce su un aspetto cruciale della normativa in materia di videosorveglianza, in particolare per quanto riguarda gli spazi esterni.

Tradizionalmente, l’installazione di sistemi di videosorveglianza “attiva” in luoghi di lavoro richiede spesso il nulla osta dell’Ispettorato del Lavoro. Questo per tutelare i diritti dei lavoratori e prevenire abusi. Tuttavia, la nuova sentenza ha stabilito un principio importante: anche gli spazi esterni di un’azienda possono rientrare nella definizione di “luogo di lavoro”, ma non sempre è necessario il preventivo consenso dell’Ispettorato per la videosorveglianza in tali aree.

La decisione del TAR è giunta a seguito di un ricorso presentato da un’azienda alla quale l’Ispettorato del Lavoro aveva negato l’autorizzazione per l’installazione di nove telecamere aggiuntive. Queste telecamere erano destinate a una zona periferica dell’impianto e le finalità dichiarate dall’azienda erano chiare: sicurezza ambientale e tutela del patrimonio aziendale.

Il TAR ha annullato il diniego dell’Ispettorato, riconoscendo che, in questo caso specifico, l’installazione delle telecamere non richiedeva il loro nulla osta. Sebbene la sentenza non elimini l’obbligo di autorizzazione in generale per la videosorveglianza in ambito lavorativo, essa introduce una distinzione fondamentale che apre nuove prospettive per la gestione della sicurezza aziendale.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4936 del 25 febbraio 2025 si è espressa in merito alla legittimità dei controlli investigativi effettuati da un’agenzia investigativa su incarico del datore di lavoro, confermando il licenziamento per giusta causa di un dipendente.


La Cassazione ha chiarito che l’articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori permette ai datori di lavoro di ricorrere ad Agenzie Investigative per proteggere il patrimonio aziendale. L’importante è che questi controlli non si traducano in una sorveglianza diretta sull’attività lavorativa in sé, ma siano mirati a verificare comportamenti che possono danneggiare l’impresa. Nel caso in esame, la falsa attestazione di presenza e l’uso improprio di beni aziendali sono stati considerati un danno effettivo alla società, giustificando l’indagine.

Basandosi sulle prove raccolte dall’agenzia investigativa, la Corte ha confermato la validità del licenziamento.

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che, fuori dal proprio orario di lavoro, ha tenuto comportamenti di rilevante gravità.


La Corte di Cassazione, con provvedimento n. 3971 del 16 febbraio 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente i cui comportamenti gravi, tenuti fuori dall’orario di lavoro, possono potenzialmente danneggiare l’immagine o l’attività del datore di lavoro.

Nel caso specifico, un addetto di un’impresa di onoranze funebri è stato licenziato dopo aver ferito una persona con un’arma da fuoco fuori dall’ambiente di lavoro. La Cassazione ha riconosciuto che tale episodio, data la natura delle mansioni a contatto con il pubblico, ha compromesso la fiducia del datore di lavoro e la capacità del lavoratore di svolgere correttamente le future prestazioni, giudicando proporzionato il recesso.

L’utilizzo del mezzo aziendale per fini extra lavorativi in ​​orario di lavoro giustifica
il licenziamento per giusta causa


L’utilizzo dell’auto aziendale per fini personali durante l’orario di lavoro è un tema sensibile sia per i dipendenti che per le aziende. La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3607/2025 del 12 febbraio 2025,  ha ribadito la legittimità del licenziamento in casi di abuso di beni aziendali, sottolineando l’importanza del rispetto delle risorse messe a disposizione dal datore di lavoro.
La Sentenza conferma la piena legittimità delle indagini aziendali, a condizione che siano dirette a verificare comportamenti fraudolenti che possano arrecare danno all’impresa. Il lavoratore, in seguito a un’indagine investigativa, è stato sorpreso in più occasioni a utilizzare il veicolo aziendale per scopi personali, creando una “situazione di apparenza lavorativa” fraudolenta. A seguito della contestazione disciplinare e dell’accertamento delle violazioni, l’azienda ha applicato il licenziamento per giusta causa

I giudici hanno escluso la violazione della privacy, sottolineando che i controlli sono stati effettuati in luoghi pubblici e con l’intento di accertare fatti rilevanti per l’azienda.

La Suprema Corte ha ribadito nuovamente che il datore di lavoro può ricorrere a un’agenzia investigativa per verificare condotte fraudolente dei dipendenti, purché il controllo non riguardi direttamente l’adempimento della prestazione lavorativa.

Riprendere un dipendente che ruba non costituisce violazione della privacy.


Con la Sentenza n. 3045/2025 del 6 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che un datore di lavoro non viola la privacy quando riprende un dipendente sorpreso a rubare, purché il monitoraggio sia finalizzato a proteggere il patrimonio aziendale.
In passato, altre pronunce della Cassazione si erano già occupate del tema della sorveglianza sui lavoratori e della tutela della riservatezza, stabilendo che l’uso di telecamere sul luogo di lavoro non costituisce reato se rispetta specifiche condizioni.

Nello specifico, mentre i controlli preventivi e generalizzati sono soggetti alle restrizioni previste dallo Statuto dei Lavoratori, i controlli difensivi effettuati in presenza di un fondato sospetto sono ritenuti leciti.

Con ordinanza del 5 febbraio 2025 n. 2806, la Corte di Cassazione ha precisato che il lavoratore che accede a banche dati aziendali, con il fine di avvalersi dei dati in esse contenute per finalità extralavorative, può essere licenziato per giusta causa.

Il caso oggetto di giudizio ha riguardato un dipendente di una banca il quale, utilizzando strumenti informatici aziendali, accedeva a conti bancari di diverse persone senza legittime ragioni di servizio. Secondo i giudici, il fatto costituisce una chiara violazione della normativa sulla privacy oltre a rappresentare una lesione dei doveri di riservatezza a cui il lavoratore è contrattualmente obbligato. Per tale ragione, il licenziamento può essere irrogato anche senza previa affissione di un codice disciplinare che esplicitamente punisca una simile condotta, considerato che la stessa si configurerebbe in ogni caso come una violazione di legge. In più, non c’è dubbio che l’accesso discrezionale del dipendente a banche dati aziendali per finalità personali costituisca una grave e definitiva lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro che integra una giusta causa di recesso.

La Corte di Cassazione,  con l’Ordinanza n. 2618 del 04 febbraio 2025, conferma la legittimità del licenziamento del dipendente in congedo parentale che svolge un’altra attività lavorativa.

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Timbrava il cartellino e poi si allontanava per occuparsi di altro!

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Le indagini effettuate da un’Agenzia Investigativa per accertare condotte illecite di un dipendente sono considerate legittime dalla Cassazione 


La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2157/2025  del 30 gennaio 2025 ha recentemente confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente per utilizzo improprio dei Permessi 104.

Con tale sentenza è inoltre stato ribadito l’utilizzo legittimo di un’agenzia investigativa da parte del datore di lavoro per accertare eventuali comportamenti illeciti del lavoratore.

Licenziamento ed uso illecito dei permessi sindacali

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