PERMESSI 104: VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO CON UNA PERSONA DISABILE NON DÀ DIRITTO AL BENEFICIO.

La recente ordinanza n. 10976/2026 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di permessi per l’assistenza a disabili.
La semplice coabitazione non è sufficiente per usufruire dei permessi legge 104.

La semplice coabitazione, anche se prolungata nel tempo, non è equiparabile alla “convivenza di fatto”. Quest’ultima richiede un legame affettivo stabile e reciproci obblighi di assistenza, che non possono essere estesi a generici rapporti di affinità o parentela oltre i gradi previsti.

  • Soggetti aventi diritto: solo il coniuge, la parte dell’ unione civile, il convivente di fatto, e i parenti o affini entro il secondo grado (terzo grado in casi specifici)
  • Indebito oggettivo: l’ assenza del requisito soggettivo comporta l’ obbligo di restituzione delle somme relative alle giornate non lavorate.
  • Assenza di buona fede: la consapevolezza della natura del rapporto esclude la possibilità di invocare l’ errore scusabile.
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